Al Sindaco del Comune di Santa Marinella
Al Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella
Mozione:
Calcolo Imu terreni fabbricabili applicazione dell'imposta in base alla reale possibilità edificatoria
I
sottoscritti consiglieri comunali,
Premesso,
che,
la
manovra finanziaria "Salva Italia" varata del governo Monti
con decreto legge n.201 del 06 Dicembre 2011, prevede all'art.13
comma 1, :
"L'istituzione
dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015" ;
l'art.13
comma 3 dello stesso Decreto Legge 201/2011 , prevede che :
"
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,
3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo".
l’art
5, comma 5, del D. Leg.vo 504/1992 prevede :
"Per
le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche".
in
data 14 Febbraio 2008 è stato adottato il Piano Territoriale
Paesistico della Regione Lazio,il quale esplica tuttora la sua
efficacia, e che all'art.33 comma 1 , prevede :
"Sono
sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera
a) del Codice i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare,di seguito denominata fascia di rispetto";
lo
stesso PTPR all'art.33 comma 3 recita :
"Nella
fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità
territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, ivi compresa l'edificazione
esistente e non concorre alla determinazione della cubatura
realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto
insediativo. All'indice suddetto non concorre l'edificazione compresa
nelle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR di cui al successivo
comma 4 ";
Considerato
che :
-
l'IMU sui terreni fabbricabili, come recita l'art.13 comma 3 della
legge 201/2011, in base alla definizione dell'art.5 comma 5 del Dlgs
504/1992 va applicata al valore venale in comune commercio al 1°
gennaio 2012, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione e
all'indice di edificabilità ;
Constatato
che :
-
l'indice di edificabilità che ad oggi esplica efficacia, lungo la
fascia costiera dei 300 metri dal mare è quello che si ricava
applicando l'art.33 comma 3 del PTPR, vale a dire lo 0,001 mc/mq ;
per
tutto quanto premesso, considerato e constatato,
al
fine di una applicazione certa , chiara e univoca della norma onde
evitare possibili contenziosi da parte dei cittadini nei confronti
dell'amministrazione comunale
Impegnano
il
Sindaco e l'Assessore al Bilancio :
-
ad una applicazione combinata dei disposti di legge ai fini del
calcolo IMU per i terreni fabbricabili ricadenti entro la fascia
costiera dei 300 metri dal mare, per i quali l'indice di
edificabilità è stabilito dall'art.33 comma 3 del PTPR, in 0,001
mc/mq, pertanto a tale cubatura va applicato il valore venale in
comune commercio come stabilito dall'art.13 comma 3 della legge
201/2011, ed inserito come previsione di entrata nel bilancio
preventivo 2012.
Per
l'occasione si inviano i piu' Distinti Saluti.
I
Consiglieri Comunali di minoranza
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