“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”

Art. 54 della Costituzione Italiana

mercoledì 26 giugno 2013

Il mercatino in Passeggiata: ecco il regolamento



Poiché non è pubblicato sul sito del Comune, e poiché ci è stato richiesto, rendiamo qui disponibile il Regolamento per i mercatini dell'artigianato approvato dall'Amministrazione Bacheca nel 2010; riguarda quindi quello che si svolge in Passeggiata e ognuno potrà controllare se quel mercatino risponde o no al Regolamento. Aggiungiamo l'ovvia considerazione che il Sito istituzionale dovrebbe contenere TUTTI i Regolamenti Comunali
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COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

REGOLAMENTO
PER LE MOSTRE MERCATO DELL’ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED USATO




ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Comune di Santa Marinella, ai sensi dell’art. 118, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con il presente regolamento - al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà - disciplina lo svolgimento delle Mostre Mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo ed usato (successivamente denominate Mostre Mercato) svolte su aree pubbliche ed organizzate da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale, siano essi associazioni, società, imprese individuali, soggetti singoli, etc. (successivamente denominati Organizzatori).


ART. 2
SCOPO DELLA MOSTRE MERCATO
Le Mostre Mercato sono istituite, tra le altre cose, per i seguenti scopi
  • offrire alla cittadinanza un punto di incontro per lo scambio e la mostra delle proprie collezioni, ovvero di oggetti di particolare carattere artistico e culturale o archeologico;
  • per offrire ai commercianti, agli artigiani locali e non, nonché alla cittadinanza tutta, la possibilità di sperimentare forme di vendita alternativa, di incontro e di scambio nell’arco dell’intero anno.

ART. 3
AREE PRESCELTE
Le aree previste per le Mostre Mercato sono:
  • Parco Majorca sud e nord;
  • Passeggiata a mare;
  • Piazza Civitavecchia lato sud e nord;
  • Piazza Roma - Santa Severa;
  • Piazza Pyrgi – Santa Severa;
  • Via Olimpo – Santa Severa;
  • Piazza Gentilucci;
  • Piazza Trieste


ART. 4
AFFIDAMENTO DELLE MOSTRE MERCATO
1.      L’Organizzazione delle Mostre Mercato saranno affidate con provvedimento del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio - previa la deliberazione di approvazione dell’evento da parte della Giunta Comunale, prevista al comma 6 del presente articolo - nel quale verranno individuati i periodi e gli orari di svolgimento, nonché, eventualmente, anche il numero e la dislocazione dei posteggi; in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non autorizzare il medesimo soggetto allo svolgimento di più Mostre Mercato, anche su aree diverse, nei mesi di  Giugno, Luglio ed Agosto.
2.      Tutti i soggetti interessati all’organizzazione di una Mostra Mercato dovranno far pervenire istanza entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. La stessa dovrà essere corredata da un elaborato planimetrico e relazione tecnica, in quattro copie, a firma di un tecnico abilitato, riportante la proposta progettuale e l’esatta quantificazione del numero dei posteggi e delle superfici occupate.
3.      L’istanza dovrà essere inviata a: Comune di Santa Marinella, Ufficio Commercio, Via Aurelia 455, 00058 Santa Marinella. Verranno considerate valide anche le istanze pervenute oltre il termine stabilito purché sia comprovato che la spedizione sia avvenuta entro il 30 maggio.
4.      L’Ufficio Commercio, al fine dell’ottenimento del parere di competenza, provvederà ad inviare l’istanza al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Arredo Urbano e, ove fosse necessario, all’Ufficio Verde Pubblico.
5.      I pareri di cui al comma sopra dovranno essere espressi entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza inviata dall’Ufficio Commercio; ove uno degli Uffici sopra citati ritenesse necessaria l’integrazione della documentazione dovrà espressamente comunicarlo all’Ufficio Commercio che provvederà ad informare l’istante. In tal caso il termine per il rilascio del parere è da intendersi sospeso fino al ricevimento, da parte dell’Ufficio richiedente, dell’integrazione documentale.
6.      Una volta acquisiti i pareri, soltanto ove questi fossero tutti positivi, l’Ufficio Commercio, ove per quanto di propria competenza non ritenesse sussistere motivi ostativi, predisporrà la deliberazione di approvazione dell’evento da parte della Giunta Comunale e, successivamente alla stessa, l’atto di affidamento di cui al punto 1 del presente articolo.
7.      In presenza di più richieste riguardanti le stesse aree, fatta comunque salva l’espressa volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di tenere l’evento, si adotteranno i seguenti criteri di priorità:
a)      numero di Mostre Mercato già allestite nel territorio di Santa Marinella e Santa Severa, previa autorizzazione comunale, negli ultimi 5 anni rispetto a quello di riferimento = 10 punti per ogni evento.
b)      Associazioni Onlus ed assimilabili con finalità statutarie socio-umanitarie, ovvero Mostra Mercato da svolgersi in forma non imprenditoriale =  15 punti;
c)      numero di banchi nell’ambito dell’evento lasciati a disposizione del Comune per proprie iniziative =  2 punti per ogni banco, fino ad un massimo di 10 punti;
d)     numero banchi previsti nel programma, da utilizzarsi da parte di espositori o artigiani locali =  2 punti per singolo operatore fino ad un massimo di 10 punti;
e)      numero banchi previsti nel programma, da utilizzarsi da parte di soggetti tutelati dalla legge 104/1992 =  2 punti per ogni banco fino ad un massimo di 10 punti.
8.      Sulla scorta dei predetti criteri verrà affidata l’organizzazione della Mostra Mercato a chi avrà conseguito il maggior punteggio; in caso di parità si procederà col metodo del sorteggio.
9.      Qualora la Mostra Mercato non risponda ai canoni del mantenimento del buon livello qualitativo ed alla sua specifica affinità di mostra di oggettistica d’epoca, piccolo antiquariato, artigianato, collezionismo e rigatteria, usato, e tali requisiti vengano a mancare, l’affidamento potrà essere revocato in qualunque momento con atto adeguatamente motivato.
10.  Resta comunque salva, ove l’Amministrazione lo ritenesse necessario, la possibilità di affidare l’organizzazione di Mostre Mercato - previa apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale -secondo le prescrizioni del presente regolamento, anche se la relativa istanza sia pervenuta oltre il termine stabilito al comma 2 del presente articolo

ART. 5
OPERATORI COMMERCIALI AMMESSI ALLA MOSTRE MERCATO
1.      Sono ammessi alla Mostre Mercato:
a)     Commercianti in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
b)      Coloro che dimostrano di essere titolari di attività di vendita al dettaglio di vicinato.
c)     Artigiani debitamente iscritti nel relativo albo professionale;
d)     Cittadini in possesso di autocertificazione dalla quale risulti che sono commercianti non abituali e che le merci e/o oggetti esposti o venduti sono di proprietà personale e/o rappresentano proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno; sono commercianti non abituali coloro che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ed oggetti di loro esclusiva proprietà, di loro creazione, non previsti dal Testo Unico dei Beni Culturali, in modo sporadico e occasionale, per non più di 3 volte all’anno in modo continuativo. Tali soggetti non abbisognano di autorizzazione amministrativa, ma devono dichiarare sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditore non professionista
2.      Nel caso di autocertificazione non veritiera, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, all’interessato verrà vietata la partecipazione ad ulteriori manifestazioni sul territorio di Santa Marinella.

ART. 6
SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI ALLA MOSTRE MERCATO
I prodotti, le merci e gli oggetti aventi pieno titolo a essere esposti e, quindi, commercializzati nelle Mostre Mercato sono esclusivamente oggetti di artigianato, collezionismo ed antiquariato - compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio - nonché cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
a)     Oggettistica:
-          filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
-          numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
-          libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
-          atlanti e mappe;
-          manoscritti ed autografi;
-          monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
-          strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
-          dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
-          pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
-          articoli di ceramica e porcellana;
-          giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
-          articoli da fumo;
-          militaria ed onorificenze;
-          attrezzi da lavoro.
b)     Mobili e complementi di arredo:
-          mobili;
-          opere di pittura, di scultura e grafica;
-          tappeti ed arazzi ; tessuti
-          statue per giardini ed elementi di architettura.
c)     Artigianato;
-          ceramica artistica;
-          terracotta;
-          ferro battuto;
-          rame;
-          legno;
-          cuoiame;
-          utensileria in fibre vegetali
d)    Collezionismo privato:
-          Modernariato;
-          libri e gli oggetti da collezione;
-          manufatti;
-          hobbisti;
-          stampe che dimostrano usura ad esclusione di oggetti preziosi;
-          opere di pittura, scultura e grafica;
-          oggetti che abbiano interesse archeologico, storico o di antichità;
e)     Articoli vintage;
f)      Prodotti derivanti dall’ingegno creativo.

ART. 7
PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE MERCATO
1.      L’Organizzatore selezionerà, tra i richiedenti, coloro che sono in possesso delle caratteristiche rispondenti alla realizzazione della Mostra Mercato;
2.      Dall’eventuale quota di partecipazione richiesta dall’Organizzatore, la Giunta Comunale, con l’atto di approvazione dell’organizzazione della Mostra Mercato, potrà prevedere che venga detratta una quota percentuale che l’Organizzatore si impegna a versare al Comune, oltre alle tasse ed ai tributi comunali previsti nell’art.10, quale contributo per le spese di gestione e manutenzione delle aree occupate;
3.      La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata direttamente all’Organizzatore  e, dovrà contenere, oltre a dati anagrafici e codice fiscale/p.iva, le seguenti autodichiarazioni:
a)      Commercianti su aree pubbliche: autodichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione amministrativa;
b)      Commercianti al minuto in sede fissa: autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
c)      Artigiani: autodichiarazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
d)     Commercianti non abituali: autodichiarazione attestante tale condizione.
4.      Tutti gli operatori dovranno inoltre dichiarare:
a)      Elenco dettagliato delle merci;
b)      Superficie richiesta, nel rispetto della superficie stabilita dal provvedimento del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio;
c)      Caratteristiche delle strutture espositive;
d)     Iscrizione S.I.A.E. se prevista;
e)      Certificato antimafia.

ART. 8
ACCERTAMENTI DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE
MOSTRE MERCATO
1.      Il possesso dei requisiti soggettivi dei partecipanti, o dell’Organizzatore a cui è affidata la Mostra Mercato possono essere accertati d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’esame della documentazione allegata alla domanda di partcipazione che, pertanto, deve essere messa a disposizione dell’Ufficio Commercio.
2.      I requisiti oggettivi vanno riferiti alle merci e sono quelli voluti dal presente regolamento che, comunque, non debbano esulare dallo spirito della manifestazione.

ART. 9
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1.      L’Organizzatore è tenuto ad assegnare ai richiedenti i posteggi ed a rendicontare all’Amministrazione, al termine di ogni Mostra Mercato, il numero dei partecipanti, gli spazi da questi occupati ed i criteri di occupazione secondo le tipologie merceologiche.
2.      L’ Organizzatore, inoltre, è tenuto ad assegnare dei posteggi a titolo gratuito ai richiedenti di tutte le associazioni di volontariato, che facciano richiesta preventiva al Comune, in misura fino al 10%.
3.      L’Organizzatore, nella scelta dei partecipanti, dovrà comunque dare di preferenza agli operatori:
a)      Commercianti che esercitano l’attività, sia a posto fisso che su aree pubbliche, rispettivamente:
o   sul territorio del Comune di Santa Marinella;
o   sul territorio della Provincia di Roma;
o   sul territorio delle Province limitrofe;
o   sul territorio di altre località
b)      Artigiani che esercitano l’attività rispettivamente:
o   sul territorio del Comune di Santa Marinella;
o   sul territorio della Provincia di Roma;
o   sul territorio delle Province limitrofe;
o   sul territorio di altre località
c)      Commerciati non abituali residenti rispettivamente
o   nel Comune di Santa Marinella;
o   nella Provincia di Roma;
o   nelle Province limitrofe;
o   in altre località
4.      L’ Organizzatore dovrà, in ogni caso, dimostrare di aver sensibilizzato gli operatori ed i soggetti locali.
ART. 10
TASSE COMUNALI
1.      L’organizzazione dell’evento è assoggettato al pagamento, da parte dell’Organizzatore, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme e secondo i tariffari in vigore al momento dell’affidamento.
2.      Il pagamento delle tasse comunali dovrà avvenire prima dell’inizio della Mostra Mercato e copia degli avvenuti pagamenti dovrà essere consegnata, da parte dell’Organizzatore, all’Ufficio Tributi, al Comando di Polizia Locale ed all’Ufficio Commercio.
3.      L’Organizzatore non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti a quelle riportate nel provvedimento di affidamento dell’organizzazione delle Mostre Mercato.
4.      Qualora ciò accadesse si applicherà una sanzione pari a 10 volte la tariffa normalmente applicata.

ART. 11
REVOCA E DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO
1.      L’affidamento dell’organizzazione è in qualsiasi momento revocabile, con provvedimento sindacale, per:
a)      motivi di ordine pubblico, interesse o di utilità pubblica;
b)      per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o decenza;
c)      in tutti gli altri casi previsti dalle normativi vigenti.
2.      Il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio può, inoltre, anche dietro segnalazione degli Uffici comunali interessati dal presente regolamento, dichiarare definitivamente decaduta l’affidamento nei seguenti casi:
a)      per mancato pagamento delle tasse e relativi diritti;
b)      ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
c)      ripetuto comportamento scorretto dei partecipanti nei confronti del cliente, dei funzionari o addetti alla vigilanza, o per turbativa;
d)     per non aver tenuto convenientemente i posteggi, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;

ART. 12
PRESCRIZIONI GENERALI
1.      L’orario di svolgimento delle Mostre Mercato viene stabilito nel provvedimento di affidamento, così come stabilito dall’art. 4 del presente regolamento.
2.      L’allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e rimosse alle ore 21:30 durante il periodo ottobre – marzo ed entro le ore 24:00 nel periodo aprile -settembre.
3.      Le attrezzature potranno rimanere in loco anche durante la notte soltanto  in occasione di manifestazioni che abbiano durata superiore ad un giorno.
4.      La vigilanza delle strutture dovrà essere garantita dall’Organizzatore.
5.      L’Amministrazione non risponde di eventuali danni e/o furti alle strutture, cose e/o persone.
6.      Le attrezzature di vendita non devono deturpare e/o manomettere il suolo pubblico.
7.      E’ fatto obbligo agli operatori di:
a)      attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
b)      rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;
c)      garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati con esposizione di cartello ben visibile;
d)     rispettare ogni norma in materia di commercio;
e)      esibire ogni documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
f)       lasciare il posteggio pulito al termine della Mostre Mercato e di raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;
g)      rispettare quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività ivi comprese quelle di ordine igienico-sanitario.
8.      Sarà consentito l’ingresso dei veicoli degli operatori nell’area della Mostra Mercato solo per il carico e scarico delle merci.
9.      E’ espressamente vietato il commercio di:
a)      qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
b)      animali vivi;
c)      metalli e pietre preziose;
d)     oggetti ingombranti;
e)      armi da taglio e da fuoco, materiali esplodenti e combustibili;
f)       generi alimentari;
g)      tutti gli altri prodotti non riconducibili a quanto previsto nell’art. 6 del presente regolamento.
10.  E’ vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazione e negozi e dovrà essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
11.  Prescrizioni particolari potranno essere inserite, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, nel provvedimento di affidamento del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio di cui all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 13
ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
E’ obbligatoria la presenza dell’Organizzatore, ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, in occasione della Mostra Mercato, il quale dovrà essere munito di copia del provvedimento di affidamento del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio, nonché dei pagamenti delle tasse comunali.

ART. 13
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI
Al fine di garantire il miglior svolgimento della Mostra Mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante l’uso di apparecchiature per l’amplificazione e diffusione suoni salvo che non si tratti di attrazioni specificatamente autorizzate per l’occasione.

ART. 14
ORDINE
L’ordine e la disciplina delle Mostre Mercato vengono assicurati dagli agenti della Polizia Locale e, se del caso, dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti, anche l’Organizzatore, che può rivolgersi agli stessi della Polizia Locale per far rispettare le norme di svolgimento della manifestazione.

ART. 15
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.000,00.



















AC\ I:\docdemanio\commercio\MERCATI e MERCATINI\Regolamento mercati delle pulci_base_new.doc

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