Poiché non è pubblicato sul sito del Comune, e poiché ci è stato richiesto, rendiamo qui disponibile il Regolamento per i mercatini dell'artigianato approvato dall'Amministrazione Bacheca nel 2010; riguarda quindi quello che si svolge in Passeggiata e ognuno potrà controllare se quel mercatino risponde o no al Regolamento. Aggiungiamo l'ovvia considerazione che il Sito istituzionale dovrebbe contenere TUTTI i Regolamenti Comunali
COMUNE DI
SANTA MARINELLA
Provincia di Roma
REGOLAMENTO
PER LE MOSTRE MERCATO
DELL’ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED USATO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Comune
di Santa Marinella, ai sensi dell’art. 118, quarto comma, della Costituzione
della Repubblica Italiana, con il presente regolamento - al fine di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà -
disciplina lo svolgimento delle Mostre Mercato dell’artigianato,
antiquariato, collezionismo ed usato (successivamente denominate Mostre Mercato) svolte su aree pubbliche ed organizzate da
soggetti diversi
dall’Amministrazione Comunale, siano essi associazioni, società, imprese
individuali, soggetti singoli, etc. (successivamente denominati Organizzatori).
ART. 2
SCOPO DELLA MOSTRE MERCATO
Le Mostre Mercato sono istituite, tra le altre cose, per i
seguenti scopi
- offrire alla cittadinanza un punto di incontro per lo scambio e la mostra delle proprie collezioni, ovvero di oggetti di particolare carattere artistico e culturale o archeologico;
- per offrire ai commercianti, agli artigiani locali e non, nonché alla cittadinanza tutta, la possibilità di sperimentare forme di vendita alternativa, di incontro e di scambio nell’arco dell’intero anno.
ART. 3
AREE PRESCELTE
Le
aree previste per le Mostre Mercato sono:
- Parco Majorca sud e nord;
- Passeggiata a mare;
- Piazza Civitavecchia lato sud e nord;
- Piazza Roma - Santa Severa;
- Piazza Pyrgi – Santa Severa;
- Via Olimpo – Santa Severa;
- Piazza Gentilucci;
- Piazza Trieste
ART. 4
AFFIDAMENTO DELLE MOSTRE MERCATO
1. L’Organizzazione
delle Mostre Mercato saranno affidate con provvedimento del Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Commercio - previa la deliberazione di approvazione
dell’evento da parte della Giunta Comunale, prevista al comma 6 del presente
articolo - nel quale verranno individuati i periodi e gli orari di svolgimento,
nonché, eventualmente, anche il numero e la dislocazione dei posteggi; in ogni
caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non autorizzare il
medesimo soggetto allo svolgimento di più Mostre Mercato, anche su aree
diverse, nei mesi di Giugno, Luglio ed
Agosto.
2. Tutti
i soggetti interessati all’organizzazione di una Mostra Mercato dovranno far
pervenire istanza entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. La stessa dovrà
essere corredata da un elaborato planimetrico e relazione tecnica, in quattro copie,
a firma di un tecnico abilitato, riportante la proposta progettuale e l’esatta
quantificazione del numero dei posteggi e delle superfici occupate.
3. L’istanza
dovrà essere inviata a: Comune di Santa Marinella, Ufficio Commercio, Via
Aurelia 455, 00058 Santa Marinella. Verranno considerate valide anche le
istanze pervenute oltre il termine stabilito purché sia comprovato che la
spedizione sia avvenuta entro il 30 maggio.
4. L’Ufficio
Commercio, al fine dell’ottenimento del parere di competenza, provvederà ad
inviare l’istanza al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Arredo Urbano e,
ove fosse necessario, all’Ufficio Verde Pubblico.
5. I
pareri di cui al comma sopra dovranno essere espressi entro 10 giorni dal
ricevimento dell’istanza inviata dall’Ufficio Commercio; ove uno degli Uffici
sopra citati ritenesse necessaria l’integrazione della documentazione dovrà
espressamente comunicarlo all’Ufficio Commercio che provvederà ad informare
l’istante. In tal caso il termine per il rilascio del parere è da intendersi
sospeso fino al ricevimento, da parte dell’Ufficio richiedente,
dell’integrazione documentale.
6. Una
volta acquisiti i pareri, soltanto ove questi fossero tutti positivi, l’Ufficio
Commercio, ove per quanto di propria competenza non ritenesse sussistere motivi
ostativi, predisporrà la deliberazione di approvazione dell’evento da parte
della Giunta Comunale e, successivamente alla stessa, l’atto di affidamento di
cui al punto 1 del presente articolo.
7. In
presenza di più richieste riguardanti le stesse aree, fatta comunque salva l’espressa
volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di tenere l’evento, si
adotteranno i seguenti criteri di priorità:
a)
numero di Mostre Mercato già allestite nel territorio
di Santa Marinella e Santa Severa, previa autorizzazione comunale, negli ultimi
5 anni rispetto a quello di riferimento = 10 punti per ogni evento.
b)
Associazioni Onlus ed assimilabili con finalità
statutarie socio-umanitarie, ovvero Mostra Mercato da svolgersi in forma non
imprenditoriale = 15 punti;
c)
numero di banchi nell’ambito dell’evento lasciati a
disposizione del Comune per proprie iniziative = 2 punti per ogni banco, fino ad un massimo di
10 punti;
d)
numero banchi previsti nel programma, da utilizzarsi da
parte di espositori o artigiani locali =
2 punti per singolo operatore fino ad un massimo di 10 punti;
e)
numero banchi previsti nel programma, da utilizzarsi da
parte di soggetti tutelati dalla legge 104/1992 = 2 punti per ogni banco fino ad un massimo di
10 punti.
8.
Sulla scorta dei predetti criteri verrà affidata
l’organizzazione della Mostra Mercato a chi avrà conseguito il maggior
punteggio; in caso di parità si procederà col metodo del sorteggio.
9.
Qualora la Mostra
Mercato non risponda ai canoni del mantenimento del buon
livello qualitativo ed alla sua specifica affinità di mostra di oggettistica
d’epoca, piccolo antiquariato, artigianato, collezionismo e rigatteria, usato,
e tali requisiti vengano a mancare, l’affidamento potrà essere revocato in
qualunque momento con atto adeguatamente motivato.
10. Resta
comunque salva, ove l’Amministrazione lo ritenesse necessario, la possibilità
di affidare l’organizzazione di Mostre Mercato - previa apposita deliberazione
di indirizzo della Giunta Comunale -secondo le prescrizioni del presente
regolamento, anche se la relativa istanza sia pervenuta oltre il termine stabilito
al comma 2 del presente articolo
ART. 5
OPERATORI COMMERCIALI AMMESSI ALLA MOSTRE MERCATO
1.
Sono ammessi alla Mostre Mercato:
a) Commercianti
in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
b) Coloro
che dimostrano di essere titolari di attività di vendita al dettaglio di
vicinato.
c) Artigiani
debitamente iscritti nel relativo albo professionale;
d) Cittadini
in possesso di autocertificazione dalla quale risulti che sono commercianti non
abituali e che le merci e/o oggetti esposti o venduti sono di proprietà
personale e/o rappresentano proprie opere d’arte e/o opere del proprio ingegno;
sono commercianti non abituali coloro che non esercitano l’attività commerciale
in modo professionale, ma vendono beni ed oggetti di loro esclusiva proprietà,
di loro creazione, non previsti dal Testo Unico dei Beni Culturali, in modo
sporadico e occasionale, per non più di 3 volte all’anno in modo continuativo.
Tali soggetti non abbisognano di autorizzazione amministrativa, ma devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditore non
professionista
2. Nel
caso di autocertificazione non veritiera, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali, all’interessato verrà vietata la partecipazione ad ulteriori
manifestazioni sul territorio di Santa Marinella.
ART. 6
SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI ALLA MOSTRE MERCATO
I prodotti, le merci e gli oggetti aventi pieno titolo a
essere esposti e, quindi, commercializzati nelle Mostre Mercato sono esclusivamente
oggetti di artigianato,
collezionismo ed antiquariato - compresi gli oggetti di antichità aventi
interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio - nonché cose
usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
a) Oggettistica:
-
filatelia
(francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
-
numismatica
(monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
-
libri,
riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
-
atlanti
e mappe;
-
manoscritti
ed autografi;
-
monili
ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
-
strumenti
ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
-
dischi,
grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora
e di comunicazione;
-
pizzi,
merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
-
articoli
di ceramica e porcellana;
-
giochi,
giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
-
articoli
da fumo;
-
militaria
ed onorificenze;
-
attrezzi
da lavoro.
b) Mobili e complementi di arredo:
-
mobili;
-
opere
di pittura, di scultura e grafica;
-
tappeti
ed arazzi ; tessuti
-
statue
per giardini ed elementi di architettura.
c) Artigianato;
-
ceramica artistica;
-
terracotta;
-
ferro battuto;
-
rame;
-
legno;
-
cuoiame;
-
utensileria in fibre vegetali
d) Collezionismo privato:
-
Modernariato;
-
libri e gli oggetti da collezione;
-
manufatti;
-
hobbisti;
-
stampe che dimostrano usura ad esclusione di oggetti
preziosi;
-
opere di pittura, scultura e grafica;
-
oggetti che abbiano interesse archeologico,
storico o di antichità;
e) Articoli vintage;
f) Prodotti derivanti dall’ingegno
creativo.
ART. 7
PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE MERCATO
1. L’Organizzatore
selezionerà, tra i richiedenti, coloro che sono in possesso delle
caratteristiche rispondenti alla realizzazione della Mostra Mercato;
2. Dall’eventuale
quota di partecipazione richiesta dall’Organizzatore, la Giunta Comunale,
con l’atto di approvazione dell’organizzazione della Mostra Mercato, potrà
prevedere che venga detratta una quota percentuale che l’Organizzatore si
impegna a versare al Comune, oltre alle tasse ed ai tributi comunali previsti nell’art.10,
quale contributo per le spese di gestione e manutenzione delle aree occupate;
3. La
richiesta di partecipazione dovrà essere presentata direttamente all’Organizzatore e, dovrà contenere, oltre a dati anagrafici e
codice fiscale/p.iva, le seguenti autodichiarazioni:
a) Commercianti
su aree pubbliche: autodichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione
amministrativa;
b) Commercianti al minuto in
sede fissa: autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti
dal D.Lgs 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Artigiani:
autodichiarazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo delle imprese
artigiane;
d) Commercianti
non abituali: autodichiarazione attestante tale condizione.
4. Tutti
gli operatori dovranno inoltre dichiarare:
a) Elenco
dettagliato delle merci;
b) Superficie
richiesta, nel rispetto della superficie stabilita dal provvedimento del
Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio;
c) Caratteristiche
delle strutture espositive;
d) Iscrizione
S.I.A.E. se prevista;
e) Certificato
antimafia.
ART. 8
ACCERTAMENTI DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’AMMISSIONE ALLE
MOSTRE MERCATO
1. Il
possesso dei requisiti soggettivi dei partecipanti, o dell’Organizzatore a cui
è affidata la Mostra
Mercato possono essere accertati d’ufficio dall’Amministrazione
Comunale, anche attraverso l’esame della documentazione allegata alla domanda
di partcipazione che, pertanto, deve essere messa a disposizione dell’Ufficio
Commercio.
2. I
requisiti oggettivi vanno riferiti alle merci e sono quelli voluti dal presente
regolamento che, comunque, non debbano esulare dallo spirito della
manifestazione.
ART. 9
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1. L’Organizzatore
è tenuto ad assegnare ai richiedenti i posteggi ed a rendicontare all’Amministrazione,
al termine di ogni Mostra Mercato, il numero dei partecipanti, gli spazi da questi
occupati ed i criteri di occupazione secondo le tipologie merceologiche.
2. L’
Organizzatore, inoltre, è tenuto ad assegnare dei posteggi a titolo gratuito ai
richiedenti di tutte le associazioni di volontariato, che facciano richiesta preventiva
al Comune, in misura fino al 10%.
3. L’Organizzatore,
nella scelta dei partecipanti, dovrà comunque dare di preferenza agli operatori:
a) Commercianti
che esercitano l’attività, sia a posto fisso che su aree pubbliche,
rispettivamente:
o sul
territorio del Comune di Santa Marinella;
o sul
territorio della Provincia di Roma;
o sul
territorio delle Province limitrofe;
o sul
territorio di altre località
b) Artigiani
che esercitano l’attività rispettivamente:
o sul
territorio del Comune di Santa Marinella;
o sul
territorio della Provincia di Roma;
o sul
territorio delle Province limitrofe;
o sul
territorio di altre località
c) Commerciati
non abituali residenti rispettivamente
o nel
Comune di Santa Marinella;
o nella
Provincia di Roma;
o nelle
Province limitrofe;
o in
altre località
4. L’
Organizzatore dovrà, in ogni caso, dimostrare di aver sensibilizzato gli
operatori ed i soggetti locali.
ART. 10
TASSE COMUNALI
1.
L’organizzazione
dell’evento è assoggettato al pagamento, da parte dell’Organizzatore, della
tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti
solidi e urbani, nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme e
secondo i tariffari in vigore al momento dell’affidamento.
2.
Il
pagamento delle tasse comunali dovrà avvenire prima dell’inizio della Mostra
Mercato e copia degli avvenuti pagamenti dovrà essere consegnata, da parte
dell’Organizzatore, all’Ufficio Tributi, al Comando di Polizia Locale ed
all’Ufficio Commercio.
3. L’Organizzatore non può
effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti a quelle riportate nel
provvedimento di affidamento dell’organizzazione delle Mostre Mercato.
4. Qualora
ciò accadesse si applicherà una sanzione pari a 10 volte la tariffa normalmente
applicata.
ART. 11
REVOCA E DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO
1.
L’affidamento
dell’organizzazione è in qualsiasi momento revocabile, con provvedimento
sindacale, per:
a) motivi
di ordine pubblico, interesse o di utilità pubblica;
b) per
aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o decenza;
c) in
tutti gli altri casi previsti dalle normativi vigenti.
2.
Il
Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio può, inoltre, anche dietro
segnalazione degli Uffici comunali interessati dal presente regolamento, dichiarare
definitivamente decaduta l’affidamento nei seguenti casi:
a) per
mancato pagamento delle tasse e relativi diritti;
b) ripetute
violazioni, anche di diverso carattere fra di loro alla presente disciplina ed
alle relative ordinanze sindacali;
c) ripetuto
comportamento scorretto dei partecipanti nei confronti del cliente, dei
funzionari o addetti alla vigilanza, o per turbativa;
d) per
non aver tenuto convenientemente i posteggi, in particolare per quanto attiene
la pulizia del suolo occupato;
ART. 12
PRESCRIZIONI GENERALI
1.
L’orario
di svolgimento delle Mostre Mercato viene stabilito nel provvedimento di
affidamento, così come stabilito dall’art. 4 del presente regolamento.
2.
L’allestimento
delle attrezzature di vendita deve avvenire dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e
rimosse alle ore 21:30 durante il periodo ottobre – marzo ed entro le ore 24:00
nel periodo aprile -settembre.
3.
Le
attrezzature potranno rimanere in loco
anche durante la notte soltanto in
occasione di manifestazioni che abbiano durata superiore ad un giorno.
4.
La
vigilanza delle strutture dovrà essere garantita dall’Organizzatore.
5.
L’Amministrazione
non risponde di eventuali danni e/o furti alle strutture, cose e/o persone.
6.
Le
attrezzature di vendita non devono deturpare e/o manomettere il suolo pubblico.
7.
E’
fatto obbligo agli operatori di:
a) attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal personale incaricato;
b) rendere noto il prezzo della merce posta
in vendita;
c)
garantire
la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti
usati con esposizione di cartello ben visibile;
d) rispettare
ogni norma in materia di commercio;
e) esibire ogni documentazione
prevista da specifiche disposizioni di legge;
f)
lasciare il posteggio pulito al termine della
Mostre Mercato e di raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività,
dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;
g)
rispettare
quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro
attività ivi comprese quelle di ordine igienico-sanitario.
8.
Sarà consentito l’ingresso dei veicoli degli
operatori nell’area della Mostra Mercato solo per il carico e scarico delle
merci.
9.
E’
espressamente vietato il commercio di:
a) qualsiasi
oggetto per estrazione a sorte;
b) animali
vivi;
c) metalli
e pietre preziose;
d) oggetti
ingombranti;
e) armi
da taglio e da fuoco, materiali esplodenti e combustibili;
f)
generi alimentari;
g) tutti
gli altri prodotti non riconducibili a quanto previsto nell’art. 6 del presente
regolamento.
10. E’ vietato occupare passi carrabili
ed ostruire ingressi di abitazione e negozi e dovrà essere sempre assicurato il
passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
11. Prescrizioni particolari potranno essere
inserite, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, nel provvedimento di
affidamento del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Commercio di cui
all’art. 4 del presente regolamento.
ART. 13
ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
E’ obbligatoria la presenza dell’Organizzatore, ovvero del
legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, in occasione della Mostra
Mercato, il quale dovrà essere munito di copia del provvedimento di affidamento del Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Commercio, nonché dei pagamenti delle tasse
comunali.
ART. 13
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI
Al fine di garantire il miglior svolgimento della Mostra
Mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante l’uso di
apparecchiature per l’amplificazione e diffusione suoni salvo che non si tratti
di attrazioni specificatamente autorizzate per l’occasione.
ART. 14
ORDINE
L’ordine
e la disciplina delle Mostre Mercato vengono assicurati dagli agenti della
Polizia Locale e, se del caso, dal personale appositamente incaricato, alle cui
direttive e disposizioni sono soggetti tutti, anche l’Organizzatore, che può
rivolgersi agli stessi della Polizia Locale per far rispettare le norme di
svolgimento della manifestazione.
ART. 15
SANZIONI
Chiunque
viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.000,00.
AC\
I:\docdemanio\commercio\MERCATI
e MERCATINI\Regolamento mercati delle pulci_base_new.doc
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